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Consulenza per la certificazione di sistemi di gestione

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D.P.R. 43/2012 e Regolamenti 303/2008, 304/2008 e 305/2008

L'entrata in vigore del D.P.R. 43 del 27/01/2012 (attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra, ABROGATO dal Regolamento UE 517/2014 valido dal 01/01/2015 che apporta modifiche alle apparecchiature e ai requisiti, le parti modificate ed integrate dal nuovo Reg. UE 517/2014 sono identificate dal testo sottolineato, mentre le parti abrogate dal precedente Reg. UE 842/2006 sono identificate dal testo barrato) determina che il personale e le imprese, che eseguono interventi tecnici su apparechiature fisse di refrigerazione, apparechiature fisse di condizionamento d'aria, pompe di calore, apparechiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici, cicli Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati ad effetto serra devono disporre di apposite certificazioni del personale operatore (ovvero il cosiddetto Patentino per il frigorista) e dell'impresa (non applicabile per celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici) in cui opera il personale (Certificazione di servizio) rilasciati da Organismi terzi accreditati (in accordo ai Regolamenti CE 303/2008, 304/2008, 305/2008).

 

Obiettivo del Regolamento 517/2014 e del precedente Regolamento 842/2006 (abrogato dal 01/01/2015) e' la riduzione delle emissioni di gas fluorurati utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature ed applicazioni industriali, quali:

  • Idrofluorocarburi (HFC),

  • Perfluorocarburi (PFC),

  • Esafluoruro di zolfo (SF6).

Gli operatori e le Imprese devono iscriversi al Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate (con certificato provvisorio e attestazione).
Devono iscriversi al Registro (entro 60 giorni dalla sua costituzione o prima di iniziare l'attivita' le nuove imprese costotuite):

- le persone che svolgono le seguenti attivita' su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed impianti antincendio:

  • installazione,

  • manutenzione e/o riparazione e/o smantellamento,

  • controllo perdite gas (se contenenti 5 o piu' tonnellate equivalenti di CO2 - 10 ton equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate, 3Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati),

  • recupero gas,

- e le imprese che svolgono attivita' di installazione, manutenzione e riparazione su:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore,

  • impianti di protezione antincendio ed estintori.

Il certificato del personale viene rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze di cui agli allegati dei Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008; la certificazione ha durata di 10 anni.

Le imprese vengono certificate se:

  • impiegano personale certificato (i certificati provvisori non contano) in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (n. 1 opertore ogni 200.000 euro di fatturato effettivo per la relativa attivita' escluso il costo del materiale e dei prodotti),

  • dimostrano che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attivita'.

Tonnellata di CO2 equivalente: la quantita' di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale (GWP acronimo di global warming potential).
La formula da applicare per il calcolo di CO2 equivalente e':
[Tonn. eq. CO2] = [Tonn. gas refrig.] x [GWP gas refrig.]

Pertanto, ogni gas ha un proprio valore di Ton CO2 equivalente (ad es.

                con il precedente Reg. 842/2006: 1 Kg di R-23 → no controlli
               con il nuovo Reg. 517/2014: 1 Kg di R-23 → SI controlli (corrisponde a 14.8 tonn eq CO2)

 

 

In riferimento della quantita' di CO2 equivalente ci sara' quindi una diversa periodicita' dei controlli obbligatori (Reg. 517/2014):

  • almeno ogni 12 mesi per le apparecchiature contenenti HFC tra 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente

  • almeno ogni sei mesi per le apparecchiature contenenti HFC tra 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente

  • almeno ogni tre mesi per le apparecchiature contenenti HFC superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalenti

considerando che le tempistiche sopra indicate raddoppiano nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite automatico.

 

Gli operatori tengono il Registro degli Impianti relativamente alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore (registro apparecchiature secondo Regolamento CE 1516/2007) e apparechiature fisse di protezione antincendio  (registro del sistema secondo Regolamento CE 1497/2007).

Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e protezione antincendio contenenti 5 o piu' tonnellate equivalenti di CO2 3 o piu' Kg di gas fluorurati ad effetto serra comunicano al Ministero dell’Ambiente la quantità' di emissioni in atmosfera dell’anno precedente come riportato sul Registro di Impianto.

 

Per ottenere la certificazione dell'Impresa, la stessa deve dare evidenza della gestione delle attivita' attraverso la predisposizione e utilizzo di una serie di documenti prescritti dai regolamenti di cui sopra (che, eventualmente, andranno ad integrare il sistema di gestione per la qualita' o di altro schema presente), il possesso di adeguata strumentazione ed apparecchiature; CSI SOTELQI supporta le imprese con le seguenti attivita'::

  • redazione di un Piano Qualità' (non necessariamente ai sensi della norma UNI ISO 10005) – predisposizione di documento sulle modalità operative, risorse e sequenze delle attività relative alla qualità del servizio offerto; praticamente descrive in maniera sintetica il modo di operare e fatto una volta resta tale salvo revisioni da apportare,

  • redazione di Procedure e moduli – redazione/aggiornamenti di procedura/e e moduli per la tenuta sotto controllo delle attività svolte (a titolo di esempio non esaustivo: procedura di Attuazione del Regolamento 303 e 304/2008, procedura Piano della Qualita', modulistica quale Organigramma nominativo Reg 303 e 304, Rapporto di intervento, libretto di impianto, Elenco attrezzature Reg 303 e 304/2008, Registro impianti, Registro tenuta gas)

  • verifica adeguatezza strumentazione / apparecchiature e procedure di riferimento - l'impresa deve fornire al proprio personale gli strumenti/apparecchiature, le procedure e i moduli necessari allo svolgimento delle attività

  • verifica del personale certificato – verifica della certificazione del personale e la sufficienza come numero rispetto al volume di affari

  • assistenza alla certificazione dell'impresa (durata certificato quinquennale, con visita presso sede aziendale alla prima certificazione ed al rinnovo; le altre visite di mantenimento - seconda, terza, quarta - sono di tipo documentale)

Nota: per il Regolamento 303/2008 sono presenti 4 distinte categorie per l'ottenimento del certificato:

  • I: qualsiasi attivita' su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa di calore

  • II: qualsiasi attivita' su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 5 tonnellate equivalenti di CO2 (10 ton equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate) 3 kg (6 kg se l'impianto e' ermeticamente sigillato); ricerca delle fughe negli impianti con 5 o piu' tonnellate equivalenti di CO2 (10 ton equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate) 3 kg o piu' (6 kg se l'impianto e' ermeticamente sigillato) a condizione che cio' non richieda un intervento sul circuito frigorifero

  • III: eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 5 tonnellate equivalenti di CO2 (10 ton equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate) 3 kg di carica (6 kg se l'impianto e' ermeticamente sigillato)

  • IV: eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 5 o piu' tonnellate equivalenti di CO2 (10 ton equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate) 3 kg o piu' di carica (6 kg se l'impianto e' ermeticamente sigillato) a condizione che cio' non richieda un intervento sul circuito frigorifero

Sono previste sanzioni per l’impiego di personale non qualificato, ovvero non in possesso del cosiddetto “patentino frigoristi”.

Per maggiori dettagli scaricare la brochure di riferimento (pagina download) e/o visitare il sito www.fgas.it

Qualita'
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Regolamento europeo 303 e 304 del 2008

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CSI SOTELQI, con personale qualificato ed auditor team leader di Terza Parte per diversi Organismi di certificzione relativamente al Regolamento UE 303 e 304/2008, ha maturato consolidata esperienza a partire dal 2013 avendo sviluppato uno specifico sistema di gestione documentale (snello ma efficace applicabile a tutte le organizzazioni del settore, con le necessarie personalizzazioni) e avendo portato in certificazione diverse imprese.

 

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